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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 30
Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare restano in vigore i seguenti regolamenti emanati, in attuazione della l.r. 67/2003 , con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale:
a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");
b) decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2006, n. 44/R (Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");
c) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008 n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività” – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”)”);
d) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n. 62/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.