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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 28
Attuazione regionale
1. La Giunta regionale adotta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della direttiva di cui all’articolo 18, comma 3, del Codice.
2. Il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di cui agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:
a) articolo 12, comma 4,
b) articolo 18, comma 3;
c) articolo 19, comma 3;
d) articolo 23, comma 5;
e) articolo 24, comma 8;
f) articolo 25, comma 2.
4. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:
a) articolo 4, comma 2;
b) articolo 7, comma 3;
c) articolo 11, commi 1 e 2;
d) articolo 14, comma 3;
e) articolo 15, comma 2;
f) articolo 16, comma 2;
g) articolo 20, comma 2;
h) articolo 27, comma 3.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.