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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 27
Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 24, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione può avviare, anche parzialmente, l’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, individua le procedure nonché il soggetto competente per la ricognizione del fabbisogno e per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.
4. Gli interventi di cui al comma 1, relativi alle attività economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.