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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 25
Stato di emergenza locale
1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del Codice, può essere dichiarato lo stato di emergenza locale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, disciplina i presupposti e le modalità di gestione dello stato di emergenza locale.
3. Nel bilancio regionale può essere istituito un apposito fondo per il concorso da parte della Regione al finanziamento di interventi da eseguire a seguito di uno stato di emergenza locale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.