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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 23
Stato di mobilitazione regionale
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice, in occasione o in vista di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell’ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l’attivazione, ove necessario, della colonna mobile regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.
2. Costituiscono presupposto per l’adozione del decreto di cui al comma 1, gli eventi che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:
a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse;
b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.
4. Sulla base dell’evoluzione degli eventi di cui al comma 2, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, disciplinato dall'articolo 24.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte della struttura regionale di cui all’articolo 18.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.