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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 22
Finanziamento del sistema regionale
1. La Regione sostiene l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza con l’effettività delle funzioni previste nel piano regionale di cui all’articolo 6, ed al fine di garantirne la relativa attuazione.
2. La Giunta regionale provvede all’attuazione di quanto previsto al comma 1, mediante l'adozione di proprie deliberazioni.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.