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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 18
Struttura regionale di protezione civile
1. La struttura regionale di protezione civile è definita in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. La sala operativa regionale è un’articolazione della struttura di cui al comma 1 ed assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province, la Città metropolitana di Firenze e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce:
a) le peculiari procedure operative della struttura regionale;
b) il suo coordinamento con gli altri uffici regionali, con particolare riferimento alle attività del centro funzionale e dei presidi territoriali, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice;
c) le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice;
d) la composizione della sala operativa regionale e la sua gestione, con l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del Codice.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.