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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 14
Comitato del volontariato di protezione civile regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato “Comitato”, composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.
2. Il Comitato realizza la partecipazione del volontariato organizzato al sistema regionale di protezione civile, nonché il suo coordinamento con le altre componenti e strutture operative della protezione civile.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.