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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 13
Benefici per il volontariato organizzato
1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale di cui all'articolo 18, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.