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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 12
Volontariato regionale di protezione civile
1. Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice.
2. Nell’ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ed in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, il volontariato organizzato partecipa alle attività di presidio idraulico territoriale previste dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
3. La Regione riconosce il volontariato che opera a titolo personale e responsabilmente, in forma occasionale, in situazioni di emergenza, per i primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a 42 del Codice, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, le modalità di utilizzo dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale nonché gli interventi del volontariato in forma occasionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.