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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 11
Formazione e sensibilizzazione
1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, approva:
a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all’articolo 13 del Codice, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;
b) i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori e operatori locali nonché degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni.
2. Possono essere previste anche iniziative formative proposte da parte degli enti locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 12, nonché di altri enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione.
3. Gli oneri dei corsi di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti.
4. Al termine delle iniziative di formazione regionale di cui al presente articolo, è riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale di cui all'articolo 18, sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.