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Legge regionale 16 giugno 2020, n. 39

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 18 giugno 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;


Visti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 18 aprile 2017, n. 48 ;


Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 );


Vista la nota del 27 maggio 2020 del Consiglio delle autonomie locali, con la quale è stato comunicato che non esprimerà parere obbligatorio considerata la situazione emergenziale COVID-19;


Considerato quanto segue:


1. Nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 21 febbraio 2020, n. 8, è stata pubblicata la l.r. 11/2020 ;


2. Per evitare l’impugnativa da parte dello Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire osservazioni sulla l.r. 11/2020 , da parte sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia del Ministero dell’interno;


3. Il Ministero del lavoro invita la Regione Toscana a rivalutare gli articoli della l.r. 11/2020 che limitano alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) la possibilità di essere coinvolte in varie attività previste dalla medesima legge;


4. Il Ministero dell’interno ha sollevato obiezioni lamentando l’esercizio da parte della Regione di attività legislativa in materia di ordine pubblico la quale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117, comma secondo, della Costituzione , è di esclusiva competenza statale;


5. Il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha subordinato la non impugnativa all’adozione di alcune modifiche che si ritiene di apportare, in quanto non incidono sulle scelte fondamentali della l.r. 11/2020 e sono in linea con la volontà di non interferire con le competenze dello Stato, come del resto già si legge, tra l’altro, nei punti 3, 4, 5 e 11 del preambolo ed in varie parti dell’articolato vigente;


6. Sussiste infine la necessità di eliminare un refuso nel comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 11/2020, nonché di provvedere all’inserimento di una norma transitoria per gli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.