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Legge regionale 9 giugno 2020, n. 36

Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera q), e l’articolo 11, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Vista la legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, intervenire sulle disposizioni della l.r. 13/2020 che individuano i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale medesima, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell’ambito del procedimento di controllo della l.r. 13/2020 svolto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 127 della Costituzione .


Approva la presente legge

Art. 1
Sostituzione del titolo della l.r. 13/2020
1. Il titolo della legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana) è sostituito dal seguente: “
Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana
”.
Art. 2
Modifiche al preambolo della l.r. 13/2020
1. Il terzo Visto del preambolo della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:
2. Al punto 1 del preambolo della l.r. 13/2020 le parole: “
organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti del Terzo settore
”.
Art. 3
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2020 le parole: “
delle organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli enti del Terzo settore
”.
Art. 4
Soggetti beneficiari. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 13/2020
1. L’articolo 2 della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:
Art. 2 Soggetti beneficiari
1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale o, nelle more della sua istituzione, in uno dei registri regionali, che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all’articolo 1.
”.
Art. 5
Contributi per l’anno 2020. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/2020
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/2020 le parole: “
, entro il 31 marzo 2020,
” sono soppresse.
Art. 6
Domande di concessione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2020
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 13/2020 le parole: “
per le associazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
per i soggetti
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.