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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 18
Norme di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore
1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 5 ter della medesima legge, sono stabilite dall’ente competente nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione, previa acquisizione della valutazione tecnica dell’ARPAT.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.