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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 15
Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011
1. Dopo il punto 20 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 20/2006, 61/2007 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:
20 bis. Nel caso di sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione compresi nel programma degli interventi strategici di interesse regionale, è inoltre prevista la competenza regionale al rilascio, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto da parte dell’autorità idrica toscana, dei necessari assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alle disposizioni di cui all’
articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
);
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.