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Legge regionale 29 maggio 2020, n. 30

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modifiche alla l.r. 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. Con riferimento all’Sito esternoarticolo 73 del d.lgs. 118/2011 , che disciplina il riconoscimento da parte delle regioni di debiti fuori bilancio, è necessario individuare l’organo competente ad adottare l’atto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva nell’ambito delle opzioni previste dal medesimo articolo 73, comma 4;


2. Al fine di consentire una rapida esecuzione di quanto previsto dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

Art. 1
Riconoscimento debiti fuori bilancio. Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 1/2015
1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
Art. 28 bis Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
1. Ai sensi di quanto previsto dall'
Sito esternoarticolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011
, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei casi in cui le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle somme poste a carico dell'ente siano state preventivamente accantonate nell'ambito del fondo rischi per contenziosi del bilancio di previsione.
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.