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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

Art. 1
Dati statistici. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Dati statistici
1. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’Sito esternoart. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 ).
3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del Sito esternod.lgs. 322/1989 , e li trasmettono alla Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.