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Legge regionale 20 aprile 2020, n. 26

Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 22 aprile 2020

Art. 1
Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici
1. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), di seguito definito “fondo”, è esteso a garanzia degli interventi edilizi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica per edifici situati nei comuni individuati nell’allegato A della presente legge.
2. L’estensione del fondo di cui al comma 1 è finalizzata a fornire la garanzia finanziaria per la concessione di prestiti per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico o di interventi locali, così come individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni) a:
a) proprietari di immobili aventi destinazione d'uso abitativo prevalente ai sensi dell'articolo 99, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) imprese cessionarie del credito di imposta, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16, comma 1 quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 agosto 2013, n. 90 .
3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 103, comma 2, della l.r. 66/2011 , con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo e la eventuale riserva di risorse per i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
1.
2.
3.
Art. 2
Durata del fondo
1. L’estensione del fondo di cui all’articolo 1 cessa alla data del 31 dicembre 2021.
1.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
1.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.