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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

Art. 18
Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017 .
1. La rubrica dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituita con la seguente: “
Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
1. In caso di mancata realizzazione del progetto è disposta la revoca totale dell’agevolazione concessa
.”.
3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
Comportano
” è inserita la seguente: “
altresì
”.
a) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta
;”.
5. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
la rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta
” sono sostituite dalle seguenti: “
la rinuncia all’agevolazione trascorsi sessanta
” e le parole: “
la rinuncia alla stessa trascorsi trenta
” sono sostituite dalle seguenti: “
la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito con il seguente:
5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2
.”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
5 bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell’agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa
.”.
8. Al comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 , primo periodo, dopo le parole “
dello stesso
” sono inserite le seguenti: “
o in sede di rendicontazione
” e dopo le parole “
la riduzione
” sono inserite le seguenti: “
o
la rimodulazione
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.