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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 4
Ricognizione immobili. Inserimento dell’articolo 114 quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 114 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 114 quater Ricognizione immobili
1. Ogni tre anni il direttore generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:
a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali;
b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare anche presentando richiesta al comune ai sensi della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);
c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta o di concessione ai sensi dell’articolo 114 ter, comma 1, lettera a);
d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, inoltre, gli obiettivi finanziari di entrata derivanti da alienazioni riferiti a ciascuna annualità.
3. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale e pubblicata sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale
. ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.