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Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14

Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 12
Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Inserimento dell’articolo 115.5 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 115.4 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 115.5 Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici
1. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono comunque procedere all'alienazione dell'immobile a trattativa privata, al prezzo di stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di organizzazioni di volontariato che svolgono attività a carattere socio sanitario, iscritte nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), nei casi in cui la destinazione a fini pubblici dell'immobile stesso sia prevista negli atti di programmazione regionale o sia oggetto di specifiche iniziative di programmazione negoziata.
2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di stima può essere decurtato fino al 10 per cento qualora siano andate deserte procedure di evidenza pubblica.
3. Gli immobili alienati alle organizzazioni di volontariato non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal comma 1.
4. Ai fini della valorizzazione, i beni immobili delle aziende o enti del servizio sanitario regionale possono anche essere concessi in uso, a richiesta, ai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa statale di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del d. lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
5. Nei casi di cui al comma 4, sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.
6. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono autorizzare i concessionari ed i conduttori dei beni di cui al comma 4, a realizzare, in forma di autorecupero, i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale tengono conto delle modalità di autorecupero stabilite dalla Regione in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)
.”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.