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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12

Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);


Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);


Considerato quanto segue:


1. Gli interventi realizzati in attuazione della l.r. 76/2016 si sono rivelati efficaci sotto il profilo degli effetti propulsori generati.


2. L’efficacia riscontrata ha indotto, in presenza di risorse a ciò disponibili, a consolidare l’azione di sostegno e valorizzazione effettuando, tuttavia, una revisione del contesto dei beneficiari rispetto alle previsioni della l.r 76/2016 , nel senso di escludere settori che risultano destinatari di altri finanziamenti ed estendendo invece gli interventi ad ambiti non precedentemente contemplati dalle disposizioni legislative.


3. In particolare, i settori di maggiore interesse e che appaiono necessitare di sostegno risultano essere le associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché i centri commerciali naturali.


4. Si tratta, infatti, di soggetti che non sono stati destinatari di benefici da parte della Giunta regionale che, nell’agosto 2017, ha invece disposto l’erogazione di sostegni economici per un importo pari a euro 210.000,00, ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali, soggetti che erano contemplati nel quadro dei soggetti beneficiari degli interventi della l.r. 76/2016 .


5. Per gli interventi in favore delle associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano le manifestazioni del carnevale e per i centri commerciali naturali, la presente legge prevede uno stanziamento di 129.000,00 euro derivanti dall’avanzo presunto di amministrazione 2019.


6. Appare inoltre rilevante l’effetto di qualificazione e valorizzazione del tessuto culturale, e dunque identitario, della Regione Toscana derivante da realtà territoriali organizzate operanti per la promozione e valorizzazione di figure letterarie del territorio toscano e della loro opera; allo scopo di dare sostegno e continuità a tali realtà, si è ritenuto di annoverarle tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge stanziando, a tal fine, l’importo di 20.000,00 euro derivante dall’avanzo presunto di amministrazione 2019, limitando l’ammontare di ciascun contributo all’importo massimo di 5.000,00 euro.


Approva la presente legge.

Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il Consiglio regionale della Toscana, quale organo rappresentativo della comunità toscana, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, persegue politiche di valorizzazione e sostegno delle tradizioni e dell’identità culturale del territorio regionale.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale concede contributi alle seguenti categorie di soggetti:
a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) e iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 3 della medesima l.r. 5/2012 ;
b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;
c) centri commerciali naturali di cui all’articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell’ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale;
d) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio in modo continuativo nell’arco dell’anno attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera.
Art. 3
Modalità di concessione dei contributi
1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del dirigente competente.
2. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 43.000.00, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), i contributi sono concessi, con la procedura del comma 2, per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda pari ad euro 5.000,00.
4. L’avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.
Art. 4
Domande di concessione
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, contiene l’indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.
2. Alla domanda è allegata, a pena d’irricevibilità, la seguente documentazione:
a) lo statuto e l’atto costitutivo per i soggetti diversi dai comuni;
b) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): dichiarazione d’iscrizione nell’elenco regionale alla data di presentazione della domanda;
c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
d) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l’impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari;
e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con caratteristiche consolidate ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;
f) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d):
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l’attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e della loro opera è svolta in modo continuativo da almeno trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di presentazione della domanda;
2) relazione illustrativa dell’attività di cui al punto1).
3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.
Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo a ciascun beneficiario avente diritto avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
3. Entro il termine di centottanta giorni dal giorno di erogazione dei contributi i soggetti beneficiari presentano una relazione sull’impiego delle somme ricevute.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 129.000,00.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 20.000,00.
Art. 7
Abrogazioni
1. La legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi di valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali), è abrogata.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.