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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12

Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 4
Domande di concessione
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, contiene l’indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.
2. Alla domanda è allegata, a pena d’irricevibilità, la seguente documentazione:
a) lo statuto e l’atto costitutivo per i soggetti diversi dai comuni;
b) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): dichiarazione d’iscrizione nell’elenco regionale alla data di presentazione della domanda;
c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
d) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l’impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari;
e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con caratteristiche consolidate ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;
f) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d):
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l’attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e della loro opera è svolta in modo continuativo da almeno trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di presentazione della domanda;
2) relazione illustrativa dell’attività di cui al punto1).
3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.