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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12

Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020

Art. 3
Modalità di concessione dei contributi
1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del dirigente competente.
2. I contributi sono concessi entro il limite dell’importo complessivo di euro 43.000.00, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
3. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), i contributi sono concessi, con la procedura del comma 2, per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda pari ad euro 5.000,00.
4. L’avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.