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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

CAPO I
Oggetto e principi
Art. 40
Oggetto e principi
1. Il presente titolo:
a) costituisce normativa di riferimento per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti della civile convivenza e della coesione sociale che non attengono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di esclusiva competenza statale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione ;
b) per le finalità di cui alla lettera a), individua gli elementi di uniformità per i regolamenti degli enti locali, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto.
2. Il presente titolo altresì:
a) interviene nelle procedure connesse alla prevenzione e irrogazione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);
b) mira a prevenire il degrado urbano contemperando le necessità dei residenti e l’uso delle aree urbanizzate, nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle norme regionali in tema di governo del territorio.
Art. 41
Finalità
1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia urbana degli enti locali perseguono le seguenti finalità:
a) tutela della vivibilità, dell’igiene e del pubblico decoro, intesi come l’insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale può approvare linee guida per l’individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.