Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
CAPO V
Norma finale
Art. 39
Obblighi di collaborazione
1. Le strutture di cui all'articolo 14 ed i corpi di cui all’articolo 29, anche in forma associata, sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.