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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

CAPO IV
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 33
Concorso e corso-concorso
1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali, la Giunta regionale può effettuare, previa stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti, il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori mediante:
a) procedure concorsuali;
2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.
3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali.
4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), e all’articolo 36. Per gli oneri si applica l’articolo 25.
5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 35.
Art. 34
Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 35
Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico
1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, con regolamento regionale sono disciplinati:
a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze;
b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione di cui agli articoli 34 e 37;
c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi o nei nuclei specializzati, o alla attribuzione della qualifica di addetto al coordinamento e controllo;
d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.
2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze.
Art. 36
Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori
1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 35.
3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti al coordinamento e controllo ed operatori assunti per mobilità che già lo abbiano frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.
Art. 37
Formazione degli operatori assunti a tempo determinato
1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all' articolo 35, senza la prova finale.
2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.
Art. 38
Giornata della polizia locale
1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto la giornata della polizia locale al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale.
2. Nell’ambito delle attività della giornata sono premiati gli operatori che si sono distinti per particolari meriti di servizio.
3. La Giunta regionale disciplina l’organizzazione degli eventi e le modalità di collaborazione dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Firenze sentita la conferenza tecnica di cui all’articolo 28.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.