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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

CAPO III
I corpi di polizia locale
Art. 29
Corpo di polizia municipale
1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 possono istituire corpi di polizia municipale.
2. Il corpo di polizia municipale possiede almeno quindici addetti e le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:
a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi;
b) organizzazione dei servizi in modo da garantire almeno sessanta turni serali all’anno;
c) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio;
d) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa in un arco temporale minimo di dodici ore, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza;
e) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nell’ambito territoriale di competenza.
3. I corpi di polizia municipale privilegiano, ove possibile, un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.
4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti di cui al titolo II; la mancanza dei requisiti di cui al comma 2 impedisce l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 specificamente destinati al potenziamento delle strutture.
5. I comuni possono istituire un corpo di polizia municipale associato ai sensi dell’articolo 18 a condizione che, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), siano osservati almeno tre criteri di cui al medesimo comma 2.
6. Entro tre anni dalla istituzione, il corpo di cui al comma 5 deve possedere le caratteristiche strutturali ed operative minime di cui al comma 2.
7. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.
Art. 30
Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 istituiscono corpi di polizia provinciale e della città metropolitana con almeno dieci addetti.
2. Le province e la Città metropolitana di Firenze possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all' articolo 14.
3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.
Art. 31
Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Il corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:
a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
b) addetti al coordinamento e controllo;
c) addetti al coordinamento di operatori;
d) operatori.
2. Uno o più vicecomandanti possono essere nominati tra gli addetti al coordinamento e controllo secondo quanto stabilito dai regolamenti dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, ed avuto riguardo, di norma, all’inquadramento giuridico e all’anzianità di servizio.
Art. 32
Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.
2. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all’articolo 16, comma 1.
3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal presidente della provincia, dell’unione o dal Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l’articolo 18, commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e lo statuto dell’unione disciplina i rapporti con i sindaci.
4. L’incarico di comandante è prevalente nell’esercizio dell’attività lavorativa e non è cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
5. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla all'articolo 35, comma 1, lettera a), salvo i seguenti casi:
a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo;
b) mobilità del personale già in possesso della qualifica di comandante di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.