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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

CAPO II
Funzioni della Regione
Art. 23
Supporto tecnico
1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, la Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti alle attività di polizia locale mediante:
a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione agli strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di polizia locale e sulla collaborazione tra le strutture di polizia locale;
b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.
2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:
a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale come definita ai sensi del Sito esternod.l. 14/2017 convertito dalla Sito esternol. 48/2017 .
3. In attuazione dell’accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del d.l. 14/2017 convertito dalla Sito esternol. 48/2017 , la Regione promuove e sostiene, anche attraverso contributi finanziari:
a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di polizia locale e le forze di polizia nonché fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze;
b) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia;
c) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologici;
d) l’aggiornamento professionale integrato per gli addetti della polizia locale e delle forze di polizia.
Art. 24
Nuclei specializzati
1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti locali:
a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di alcuni corpi di polizia locale, al fine della formazione di nuclei specializzati nell'ambito delle competenze della polizia locale (5)

Parole aggiunte con l.r. 16 giugno 2020, n. 39, art. 5.

;
b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione di buone pratiche.
2. La Regione, nelle forme e modalità consentite dalla legge (12)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 3.

eroga la formazione specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli addetti o per l’istituzione in alcuni corpi di polizia locale che fanno richiesta di nuclei specializzati per attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le quali, a titolo esemplificativo:
a) la sicurezza urbana;
b) la vigilanza e controllo in materia edilizia;
c) la vigilanza e controllo sul commercio;
d) la tutela ambientale-ecologica;
e) l’infortunistica stradale.
3. Il settore competente della Giunta regionale cura l’archivio delle competenze dei singoli addetti e dei nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta regionale, per assicurarne la consultabilità da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
4. La Regione promuove l’attivazione di nuclei specializzati per interventi operativi negli ambiti previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti territoriali di operatività delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 113, della l. 56/2014 .
5. La convenzione di cui al comma 4:
a) è stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di cui all’articolo 28, con indicazione degli ambiti territoriali di operatività;
b) indica gli impegni anche finanziari, a carico dei comuni, delle unioni di comuni e delle province interessate e le modalità operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, punto 4, lettera c), Sito esternodella Sito esternol. 65/1986 .
Art. 25
Attività formativa
1. La Giunta regionale programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 20, 24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, nelle forme e modalità consentite dalla legge. (13)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 4.

2. La Giunta regionale definisce:
a) le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni:
1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
2) della conferenza tecnica regionale di cui all’articolo 28 ove costituita;
b) le modalità delle verifiche sulla formazione erogata.
3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo:
a) definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati di cui all’articolo 24;
b) effettua verifiche sulla formazione erogata.
4. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.
Art. 26
Fondazione Scuola interregionale di polizia locale
1. Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, la Regione può avvalersi (14)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 5, comma 1.

della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui è socio fondatore.
2. L’attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue: (15)

Alinea così sostituita con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 5, comma 2.

a) la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
b) lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.
Art. 26 bis
Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali (17)

Articolo aggiunto con l.r. 14 marzo 2023, n. 11, art. 6.

1. Annualmente la Giunta regionale individua:
a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.
Art. 27
Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 20 e loro modalità di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.
Art. 28
Conferenza tecnica regionale
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale presieduta dall’assessore competente o suo delegato.
2. La conferenza svolge funzioni di:
a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale;
b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17;
c) supporto per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 24, comma 4;
d) consulenza e proposta per le attività formative di cui all’articolo 25;
e) consulenza e agevolazione della partecipazione per le problematiche di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al titolo IV.
3. Alla conferenza partecipano:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;
b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;
c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione;
d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata;
e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione;
f) un membro in rappresentanza dell’ANCI;
g) un membro in rappresentanza dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Toscana;
h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale.
4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).
5. La conferenza è regolarmente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.
6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta oneri per la Regione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.