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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

CAPO III
Pianificazione e partecipazione per la vivibilità e la sicurezza
Art. 49
Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza
1. Nell’ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all’individuazione del degrado socio economico di cui all’articolo 123, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni tengono in considerazione:
a) l’incidenza delle previsioni sull’equilibrio funzionale della città, sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza ai sensi della presente legge;
b) l’identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonché degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d’azione;
c) la vulnerabilità di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonché della sicurezza e accessibilità di percorsi di accesso a strutture e servizi.
Art. 50
Partecipazione
1. Il comune può istituire la Conferenza permanente per la vivibilità cittadina, disciplinata dal regolamento di polizia urbana.
2. Sono membri della Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:
a) il sindaco o l’assessore delegato che la presiede;
b) gli assessori competenti sui temi della sicurezza e vivibilità urbana, sulla polizia municipale;
c) membri indicati dalle categorie economiche e organizzazioni sociali più rappresentative.
3. La Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:
a) promuove il coinvolgimento delle comunità locali per far emergere e definire le esigenze e le proposte di intervento sui temi della vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui ai titoli II e IV;
b) organizza, di norma ogni sei mesi, momenti di partecipazione e incontro con la popolazione, anche a livello di frazione o quartiere, con l’eventuale invito dei rappresentanti degli organi e delle strutture statali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.