Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 9
Assistenza tecnica e attività di documentazione
1. La Regione svolge:
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza;
b) attività di osservazione, documentazione e informazione, ricerca, sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità e la polizia locale, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati e ogni altra opportuna iniziativa, in particolare in collaborazione con le università degli studi e gli enti di ricerca pubblici e privati, l’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET), gli enti locali, gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio.
2. Le attività di assistenza tecnica, documentazione e informazione, ricerca sono svolte in maniera coordinata con le attività di ricerca e documentazione della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
3. Gli enti locali trasmettono al settore competente della Giunta regionale i dati e le informazioni inerenti alle proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.