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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 7
Sicurezza partecipata
1. La Regione riconosce il ruolo che le comunità locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori ed a tal fine, nell’ambito degli interventi dell’articolo 5, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l’integrazione e l’inclusione sociale.
2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione di attività di vigilanza o presidio delle forze di polizia.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.