Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 6
Progetti speciali
1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi:
a) l'entità dell'intervento, che può coprire anche la totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;
b) le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti;
c) le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi.
3. Ai progetti si applica l’articolo 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.