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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 54
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento è assicurato sul bilancio regionale come segue:
- euro 3.303.000,00 per l’anno 2020, euro 3.077.010,53 per l’anno 2021 ed euro 1.381.721,94 per l’anno 2022 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato e sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 2.023.000,00 per l’anno 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato e sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.