Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 52
Attività di coordinamento
1. Il Presidente della Regione o l’assessore competente promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui al titolo II al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.