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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 51
Norme transitorie
1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. L’atto di cui all’articolo 17 è adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.
3. Fino a trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all’articolo 27 è causa ostativa all’accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale.
5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all’articolo 29, comma 7, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge (8)

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39, art. 8.

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6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all’articolo 29, comma 6, decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all’articolo 29, comma 2.
7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021). (9)

Comma aggiunto con l.r. 16 giugno 2020, n. 39, art. 8.

7 ter. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), non iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017 ;
b) siano costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda. (23)

Comma aggiunto con l.r. 27 novembre 2023, n, 42, art. 13.

7 quater. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda. (23)

Comma aggiunto con l.r. 27 novembre 2023, n, 42, art. 13.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.