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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 5
Tipologia degli interventi
1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:
1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;
2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;
3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;
4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;
5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).
d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;
e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;
f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all’articolo 7;
g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;
h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;
i) l’animazione dello spazio pubblico;
l) l’integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.
2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati:
a) dagli enti locali, anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società del-la salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
b) dagli enti del Terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;
c) dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del de-creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
2 bis. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana). (20)

Comma inserito con l.r. 27 novembre 2023, n, 42, art. 11.

3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:
a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;
b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l’individuazione dei progetti speciali.
4. Gli interventi, attuati anche (21)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n, 42, art. 11.

attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:
a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) nell’ambito dei progetti speciali di cui all’articolo 6.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.