Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 49
Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza
1. Nell’ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all’individuazione del degrado socio economico di cui all’articolo 123, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni tengono in considerazione:
a) l’incidenza delle previsioni sull’equilibrio funzionale della città, sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza ai sensi della presente legge;
b) l’identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonché degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d’azione;
c) la vulnerabilità di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonché della sicurezza e accessibilità di percorsi di accesso a strutture e servizi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.