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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 47
Lavoro volontario di interesse pubblico
1. I regolamenti di polizia urbana possono prevedere, in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro volontario d’interesse pubblico, commisurate alla gravità della violazione.
2. L’obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d’interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.
3. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 della l. 241/1990 , il dirigente o il responsabile della struttura competente e il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nei registri in conformità con il Sito esternod.lgs. 117/2017 .
4. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d’interesse pubblico sono commisurate all’entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ).
5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che beneficia della prestazione.
6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 3, l’ente procede nei modi stabiliti dalla legge per l’esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.