Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 47
Lavoro volontario di interesse pubblico
1. I regolamenti di polizia urbana possono prevedere, in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro volontario d’interesse pubblico, commisurate alla gravità della violazione.
2. L’obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d’interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.
3. Ai sensi dell’articolo 11 della l. 241/1990 , il dirigente o il responsabile della struttura competente e il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nei registri in conformità con il d.lgs. 117/2017 .
4. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d’interesse pubblico sono commisurate all’entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ).
5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che beneficia della prestazione.
6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 3, l’ente procede nei modi stabiliti dalla legge per l’esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.