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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 46
Misure cautelari e sanzioni accessorie
1. Fermo restando quanto previsto dalla Sito esternol. 689/1981 sul sequestro cautelare e la confisca amministrativa, per le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, il regolamento di polizia urbana può prevedere:
a) le seguenti misure cautelari applicate contestualmente alla contestazione:
1) cessazione immediata dell’attività illecita;
2) ripristino dello stato dei luoghi.
b) la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da tre a dieci giorni;
2. Nel verbale di contestazione, l’addetto dà atto dell’adempimento delle misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), ovvero del rifiuto.
3. Avverso le misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), l’interessato può proporre opposizione al sindaco entro cinque giorni; il sindaco decide entro dieci giorni e se l’opposizione non è rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono ogni effetto.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando non sia presentata opposizione nei termini ovvero il sindaco non l’accolga, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:
a) il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 21 ter della l. 241/1990 ;
b) si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario;
c) si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 5.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.