Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 45
Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta
1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 2.500,00, nel rispetto dell’articolo 10, comma 2, della l. 689/1981 .
2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni del comma 1 nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e specificità locale.
3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e quelli derivanti dall’alienazione dei beni confiscati spettano al comune nel cui territorio siano state accertate le violazioni.
5. Per l’ipotesi di persistente violazione, a fronte dell’emissione di una misura cautelare ovvero dell’applicazione di una sanzione accessoria previste dai regolamenti comunali, i regolamenti medesimi possono prevedere l’applicazione di un’ulteriore sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.