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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 41
Finalità
1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia urbana degli enti locali perseguono le seguenti finalità:
a) tutela della vivibilità, dell’igiene e del pubblico decoro, intesi come l’insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;
c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale può approvare linee guida per l’individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.