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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 4
Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza
1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.
2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, anche su loro iniziativa, in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.
3. La Regione promuove con gli enti locali o con gli organi statali, anche su loro iniziativa, la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.