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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 37
Formazione degli operatori assunti a tempo determinato
1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all' articolo 35, senza la prova finale.
2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.