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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 36
Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori
1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 35.
3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti al coordinamento e controllo ed operatori assunti per mobilità che già lo abbiano frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.