Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020
Art. 36
Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori
1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.
2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 35.
3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti al coordinamento e controllo ed operatori assunti per mobilità che già lo abbiano frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.