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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 34
Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale
1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.