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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 33
Concorso e corso-concorso
1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali, la Giunta regionale può effettuare, previa stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti, il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori mediante:
a) procedure concorsuali;
2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.
3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali.
4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), e all’articolo 36. Per gli oneri si applica l’articolo 25.
5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 35.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.