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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 32
Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.
2. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all’articolo 16, comma 1.
3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal presidente della provincia, dell’unione o dal Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 16, comma 4, ed è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l’articolo 18, commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e lo statuto dell’unione disciplina i rapporti con i sindaci.
4. L’incarico di comandante è prevalente nell’esercizio dell’attività lavorativa e non è cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
5. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla all'articolo 35, comma 1, lettera a), salvo i seguenti casi:
a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo;
b) mobilità del personale già in possesso della qualifica di comandante di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.