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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 30
Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 14 istituiscono corpi di polizia provinciale e della città metropolitana con almeno dieci addetti.
2. Le province e la Città metropolitana di Firenze possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all' articolo 14.
3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:
a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.