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Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art. 28
Conferenza tecnica regionale
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale presieduta dall’assessore competente o suo delegato.
2. La conferenza svolge funzioni di:
a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale;
b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 17;
c) supporto per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 24, comma 4;
d) consulenza e proposta per le attività formative di cui all’articolo 25;
e) consulenza e agevolazione della partecipazione per le problematiche di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al titolo IV.
3. Alla conferenza partecipano:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;
b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;
c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione;
d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata;
e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione;
f) un membro in rappresentanza dell’ANCI;
g) un membro in rappresentanza dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Toscana;
h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale.
4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).
5. La conferenza è regolarmente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.
6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta oneri per la Regione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2020, n. 39 , art. 8 .

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Numero così sostituito con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2023, n. 11 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.